la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La Regione, ai sensi dell'art. 49, del D.P.R. 616/77, favorisce la
diffusione  della  cultura  teatrale,  quale  importante  veicolo  di
crescita  e  di  promozione  della  societa' civile abruzzese e quale
componente dello sviluppo economico regionale, attraverso il sostegno
delle  attivita' di produzione, distribuzione, esercizio e promozione
teatrali, favorendo  lo  sviluppo  nelle  diverse  forme  creative  e
strutturali   e  nel  rispetto  della  liberta'  di  creazione  e  di
circolazione, sancite dalle norme dello Stato.