la seguente legge: Art. 1. La Regione, ai sensi dell'art. 49, del D.P.R. 616/77, favorisce la diffusione della cultura teatrale, quale importante veicolo di crescita e di promozione della societa' civile abruzzese e quale componente dello sviluppo economico regionale, attraverso il sostegno delle attivita' di produzione, distribuzione, esercizio e promozione teatrali, favorendo lo sviluppo nelle diverse forme creative e strutturali e nel rispetto della liberta' di creazione e di circolazione, sancite dalle norme dello Stato.